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medicina del lavoro

 

La Biochem Control srl offre il servizio di Medicina del Lavoro ad Aziende e Privati.

Il servizio è offerto in Outsourcing anche ad Aziende operanti nel settore della Sicurezza sul Lavoro, in Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia, Lazio e Lombardia.

Le visite mediche in sede o presso il Cliente sono effettuate per conto dell'azienda richiedente.

 

Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Chi è sottoposto alla Sorveglianza Sanitaria?

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati, per i quali nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è indicato un livello di rischio per il quale la normativa vigente ne prevede l’obbligo.

La sorveglianza sanitaria comprende:

    visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato;

    visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;

    visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);

    visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (rischio chimico) - per motivi organizzativi la visita medica è eseguibile solo se concordata con il medico competente prima della formale cessazione del rapporto di lavoro medesimo;

    visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi (solo per lavoratori in sorveglianza sanitaria periodica);


    visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.

La sorveglianza sanitaria è finalizzata (D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6) all’espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al Datore di Lavoro e in copia al lavoratore stesso.

I giudizi possono essere di:

    idoneità;
    idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
    inidoneità temporanea;
    inidoneità permanente.